PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È fatto obbligo alle stazioni appaltatrici di lavori pubblici di assumere tra le proprie maestranze lavoratori ex detenuti in misura non inferiore al 10 per cento del totale dei lavori a contratto.
      2. Gli ex detenuti di cui al comma 1, all'atto dell'assunzione, devono produrre una documentazione rilasciata dalle autorità penitenziarie che attesta l'idoneità professionale allo svolgimento dell'attività lavorativa.
      3. È fatto, altresì, obbligo alle autorità penitenziarie di produrre congiuntamente al documento di cui al comma 2 attestante l'idoneità professionale una relazione sulla condotta del detenuto nel periodo di carcerazione, al fine di attestare la compatibilità psicologica del medesimo detenuto allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 2.

      1. Gli operatori pubblici e privati, gli enti locali e i soggetti del privato sociale, ancorché non appaltatori di lavori pubblici, che assumono alle proprie dipendenze ex detenuti usufruiscono del contributo di cui al comma 2. Alle assunzioni effettuate ai sensi del presente comma si applica il disposto di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
      2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a un contributo di 1.000 euro per ogni ex detenuto assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. Il contributo di cui al presente comma è erogato per dodici mesi ed è cumulabile con eventuali agevolazioni stabilite a livello nazionale o locale.

 

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Art. 3.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.